Termini e condizioni del servizio
Condizioni Generali di Vendita
§ 1 Ambito di applicazione, informazioni generali
(1) Le presenti condizioni generali di vendita si applicano in via esclusiva. Condizioni generali del compratore difformi, contrastanti o integrative divengono parte del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente approvato la validità per iscritto. Il requisito del consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche qualora eseguiamo la consegna al compratore senza riserve pur essendo a conoscenza delle condizioni generali del compratore.
(2) Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“merci”), indipendentemente dal fatto che produciamo noi stessi le merci o le acquistiamo da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Salvo diverso accordo, le presenti CGV si applicano nella versione in vigore al momento dell’ordine del compratore o, in ogni caso, nell’ultima versione a lui comunicata in forma testuale.
(3) Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano anche tutte le future transazioni tra le parti e si applicano anche qualora eseguiamo la consegna senza riserve pur essendo a conoscenza di condizioni differenti o contrastanti.
(4) Le presenti condizioni generali di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori, enti pubblici o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi dell’art. 310, comma 1, BGB (Codice Civile tedesco). Non concludiamo contratti con consumatori non commerciali (contratti B2C).
(5) Le dichiarazioni e comunicazioni giuridicamente rilevanti del compratore in relazione al contratto (ad es. fissazione di termini, denuncia di vizi, recesso o riduzione) devono essere rese in forma scritta, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano impregiudicati i requisiti di forma previsti dalla legge e gli ulteriori mezzi di prova, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
(6) Eventuali rinvii all’applicazione di disposizioni di legge hanno esclusivamente scopo chiarificatore. Pertanto, le disposizioni di legge si applicano anche senza tale precisazione, nella misura in cui non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
§ 2 Offerta, accettazione
(1) Le nostre offerte non sono vincolanti e non impegnative. Ciò vale anche qualora abbiamo consegnato al compratore cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, planimetrie, calcoli, riferimenti a norme EN), altre descrizioni di prodotto o documenti – anche in forma elettronica.
(2) Per tutti gli ordini è previsto un valore minimo d’ordine, il cui importo varia a seconda del Paese in cui le merci devono essere spedite. Le nostre attuali condizioni d’ordine e di trasporto e i relativi valori minimi d’ordine sono consultabili al seguente link:
https://shop.ootb.de/en/shippinginfo
(3) L’ordine delle merci da parte del compratore è considerato un’offerta contrattuale vincolante. Salvo diversa indicazione nell’ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro un termine di due settimane. L’accettazione può essere dichiarata in forma testuale (ad es. mediante conferma d’ordine) oppure mediante consegna delle merci al compratore.
§ 3 Prezzi, pagamento
(1) Salvo diverso accordo nel singolo caso, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, oltre IVA di legge, e al netto dei costi di imballaggio e spedizione.
(2) Qualora, per un articolo che non abbiamo già a magazzino, dopo la nostra accettazione di un ordine del compratore il prezzo di costo da noi dovuto per l’approvvigionamento di tale articolo aumenti di almeno il 20% senza nostra colpa, si applica quanto segue: siamo autorizzati, a nostra scelta, (a) a risolvere il contratto di acquisto con il cliente relativamente a tale articolo oppure (b) ad adeguare il prezzo di acquisto concordato con il cliente aggiungendo al prezzo di acquisto l’aumento del prezzo di costo, senza alcun ricarico di margine. Qualora ci avvaliamo della suddetta facoltà di adeguamento del prezzo, il cliente ha a sua volta il diritto di risolvere il contratto di acquisto con noi relativamente a tale articolo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della nostra comunicazione di adeguamento del prezzo. In caso di risoluzione nei casi sopra menzionati, sono escluse ulteriori pretese, in particolare richieste di risarcimento per lucro cessante e/o per il rimborso dei costi aggiuntivi del cliente in relazione all’approvvigionamento alternativo dell’articolo oggetto di risoluzione.
(3) In assenza di nostra diversa indicazione, in caso di vendita con spedizione il cliente sostiene i costi effettivi di trasporto franco magazzino e i costi di eventuale assicurazione di trasporto richiesta dal cliente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico del compratore.
(4) Il prezzo di acquisto è esigibile e pagabile entro 14 giorni dalla fatturazione. Siamo tuttavia autorizzati in qualsiasi momento, anche nel quadro di un rapporto commerciale in corso, ad effettuare una consegna in tutto o in parte solo contro pagamento anticipato. Formuleremo una corrispondente riserva al più tardi con la conferma d’ordine.
(5) Alla scadenza del suddetto termine di pagamento, il compratore è in mora. Durante il periodo di mora, sul prezzo di acquisto è dovuto un interesse del 10% annuo. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni da mora. Il nostro diritto agli interessi commerciali di mora (§ 353 HGB) rimane impregiudicato nei confronti dei commercianti.
(6) Se, dopo la conclusione del contratto, risulta che il nostro credito al pagamento del prezzo di acquisto è messo in pericolo dall’incapacità di pagamento del cliente (ad es. richiesta di apertura di una procedura di insolvenza), siamo autorizzati a sospendere l’adempimento conformemente alle disposizioni di legge e – se necessario previa fissazione di un termine – a recedere dal contratto (art. 321 BGB). In caso di contratti per la produzione di beni non fungibili (prodotti personalizzati) siamo autorizzati a recedere dal contratto con effetto immediato; restano impregiudicate le disposizioni di legge sulla non necessità di fissare un termine.
§ 4 Compensazione, diritto di ritenzione
Il compratore ha diritto a compensazione o ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato accertato con decisione giudiziaria passata in giudicato o sia incontestato. In caso di vizi della fornitura, restano impregiudicati i diritti di contropretesa del compratore, in particolare ai sensi del § 8, comma 6, seconda frase, delle presenti CGV.
§ 5 Termine di consegna e ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna è concordato individualmente o indicato da noi con l’accettazione dell’ordine. Qualora ciò non avvenga, il termine di consegna è di circa quattro settimane dalla conclusione del contratto.
(2) I termini di consegna concordati individualmente decorrono dal ricevimento, da parte del compratore, della nostra conferma d’ordine, ma in ogni caso non prima della chiarificazione di tutti i dettagli per l’esecuzione e della messa a disposizione, da parte del compratore, dei certificati necessari. Eventuali modifiche o variazioni delle merci da consegnare, concordate dopo l’inizio del termine di consegna, comportano la decorrenza di un nuovo termine di consegna. Il termine di consegna si considera rispettato nel giorno in cui comunichiamo al compratore che la merce è pronta per la spedizione.
(3) Il verificarsi del ritardo nella consegna è determinato dalle disposizioni di legge. Tuttavia, in ogni caso è necessaria una diffida scritta del compratore. Se siamo in ritardo nella consegna, il cliente può richiedere un risarcimento forfettario per il danno da lui subito. Il risarcimento forfettario ammonta all’1% del prezzo netto delle merci consegnate in ritardo (valore della fornitura) per ogni settimana di calendario completa di ritardo, ma complessivamente non oltre il 5% del valore della fornitura. Ci riserviamo il diritto di provare che il compratore non ha subito alcun danno o che il danno è stato notevolmente inferiore al suddetto importo forfettario.
(4) Restano impregiudicati i diritti del compratore ai sensi del § 9 delle CGV e i nostri diritti di legge, in particolare l’esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. impossibilità della prestazione e/o dell’adempimento successivo o sua inaccettabilità).
§ 6 Mancata disponibilità delle merci per forza maggiore
(1) Se non siamo in grado di rispettare termini di consegna vincolanti a causa di un caso di forza maggiore, ossia un evento imprevedibile e grave, in particolare guerra, conflitti terroristici, epidemie o conflitti di lavoro, che sfugge al controllo di una delle parti contraenti e che ci impedisce in tutto o in parte di adempiere ai nostri obblighi, inclusi danni da incendio, inondazioni, scioperi nonché interruzioni operative a noi non imputabili o provvedimenti delle autorità e serrate legittime, informeremo senza indugio il compratore e, contestualmente, lo informeremo del nuovo termine di consegna previsto. Comunicheremo inoltre immediatamente al compratore il venir meno della forza maggiore. Faremo tutto quanto ragionevolmente possibile per rimuovere la causa di forza maggiore e limitarne gli effetti.
(2) Ci impegniamo ad adeguare il contratto in buona fede alle mutate circostanze. Per la durata e nella misura degli effetti diretti e indiretti, le parti contraenti sono liberate dai loro obblighi derivanti dal contratto di acquisto e non sono tenute al risarcimento dei danni a tale riguardo. Se la prestazione non è disponibile neppure entro il nuovo termine di consegna, entrambe le parti contraenti hanno il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto; provvederemo a rimborsare immediatamente ogni corrispettivo già versato dal compratore.
(3) È considerato caso di mancata disponibilità della prestazione, in questo senso, anche il mancato approvvigionamento tempestivo da parte del nostro fornitore, qualora abbiamo concluso un congruo contratto di copertura, né noi né il nostro fornitore siamo in colpa oppure non siamo tenuti all’approvvigionamento nel singolo caso.
§ 7 Consegna, trasferimento del rischio, spedizione
(1) Salvo diverso accordo esplicito per iscritto, la consegna avviene franco magazzino Lilienthal, Germania, che costituisce anche il luogo di adempimento e il luogo di eventuale adempimento successivo. Su richiesta e a spese del compratore, le merci saranno spedite verso un’altra destinazione (vendita con spedizione), senza che ciò incida sul luogo di adempimento. Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a determinare a nostra discrezione il tipo di spedizione (in particolare l’impresa di trasporto, il percorso di spedizione, l’imballaggio).
(2) La consegna è subordinata all’adempimento puntuale e corretto di tutti gli obblighi del compratore. Restano salve le eccezioni per inadempimento del contratto.
(3) Il rischio di perimento fortuito e di deterioramento fortuito delle merci passa al compratore al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo di adempimento, tuttavia, il rischio di perimento fortuito e di deterioramento fortuito delle merci, nonché il rischio di ritardo, passa già al momento della consegna delle merci allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione incaricata della spedizione. Se è stata concordata un’accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per il resto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di legge in materia di contratti d’opera anche all’accettazione concordata. La consegna o l’accettazione si considerano avvenute se il compratore è in mora di accettazione o viola altrimenti i suoi obblighi di cooperazione.
(4) In caso di mora di accettazione o di altra violazione degli obblighi di cooperazione da parte del compratore, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni risultanti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali costi aggiuntivi. A tal riguardo, siamo autorizzati a richiedere un risarcimento forfettario pari all’1% del valore delle merci per settimana di calendario, a partire dal termine di consegna o – in assenza di termine di consegna – dalla comunicazione che le merci sono pronte per la spedizione; tuttavia, al massimo il 5% del valore delle merci in caso di mancata accettazione definitiva. Restano impregiudicate la prova di un danno maggiore e le nostre pretese di legge (in particolare il rimborso delle spese aggiuntive, un equo indennizzo, il recesso, la risoluzione); il risarcimento forfettario è tuttavia imputato ad ulteriori pretese pecuniarie. Il compratore mantiene il diritto di provare che non abbiamo subito alcun danno o che il danno è stato sostanzialmente inferiore al suddetto importo forfettario.
§ 8 Riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà delle merci vendute fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di acquisto e dal rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).
(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere date in pegno a terzi né cedute a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Finché il prezzo di acquisto non è stato integralmente pagato, il compratore deve informarci immediatamente per iscritto qualora le merci siano assoggettate a diritti di terzi o ad altri gravami.
(3) In caso di comportamento del compratore in violazione del contratto, in particolare mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto conformemente alle disposizioni di legge e/o a pretendere la restituzione delle merci in virtù della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione delle merci non implica automaticamente una dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a pretendere unicamente la restituzione delle merci soggette a riserva di proprietà e a riservarci il diritto di recesso dal contratto. Se il compratore non paga il prezzo di acquisto dovuto, possiamo tuttavia far valere tali diritti solo se abbiamo inutilmente concesso al compratore un congruo termine di pagamento o se, ai sensi di legge, non è necessario fissare un termine.
(4) Fino a nuova comunicazione ai sensi della sottolitt. (c) che segue, il compratore è autorizzato a rivendere le merci soggette alla suddetta riserva di proprietà nel normale corso degli affari. In tal caso, si applicano inoltre le seguenti condizioni:
(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti che vengono realizzati mediante lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci per il loro intero valore, e noi siamo considerati produttori. Se, nonostante la lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il diritto di proprietà di terzi continua a sussistere, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per il resto, al nuovo prodotto si applicano le stesse disposizioni previste per le merci consegnate con riserva di proprietà.
(b) Il compratore ci cede sin d’ora, a titolo di garanzia ai sensi del paragrafo precedente, i crediti futuri verso terzi derivanti dalla rivendita delle merci o del nuovo prodotto, in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà. Accettiamo la cessione. Gli obblighi del compratore di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai crediti ceduti.
(c) Fermo restando il nostro diritto di esigere il pagamento diretto, il compratore rimane autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. A tal fine, ci impegniamo a non richiedere il pagamento dei crediti ceduti nella misura in cui il compratore adempie ai propri obblighi di pagamento, non è in mora, non è stata presentata alcuna istanza di apertura di procedura di insolvenza e non abbiamo esercitato i nostri diritti ai sensi del comma 3 di far valere la riserva di proprietà. Tuttavia, in caso contrario siamo autorizzati a richiedere che il compratore ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni la relativa documentazione e informi i debitori (terzi) della cessione. In tal caso siamo inoltre autorizzati a revocare il diritto del compratore di rivendere o lavorare le merci soggette alla nostra riserva di proprietà.
(5) Nella misura in cui le garanzie di cui sopra superino di oltre il 10% il credito garantito, siamo tenuti, a nostra scelta, a svincolare tali garanzie su richiesta del compratore.
(6) Qualora, in caso di consegne all’estero o per altri motivi, la nostra riserva di proprietà perda la propria validità, il cliente deve costituire immediatamente a nostro favore una garanzia sulle merci consegnate o un’altra forma di garanzia per i nostri crediti che sia efficace ai sensi della legge del Paese interessato e che si avvicini il più possibile alla riserva di proprietà prevista dal diritto tedesco.
§ 9 Garanzia
(1) La base della nostra garanzia è costituita dalle caratteristiche delle merci concordate per iscritto con il compratore. Tutte le specifiche di prodotto che costituiscono oggetto vincolante del singolo contratto sono considerate caratteristiche concordate. In assenza di un accordo sulle caratteristiche, per stabilire se la merce è difettosa si applicano le disposizioni di legge.
(2) Sono considerate caratteristiche garantite delle merci solo quelle che sono espressamente indicate come tali. Ciò vale in particolare per gli accordi relativi a certificazioni delle merci o della nostra azienda, per le quali non assumiamo alcuna garanzia implicita o tacita.
(3) In linea di principio, non siamo responsabili per vizi dei quali il compratore sia a conoscenza al momento della conclusione del contratto o che non conosca per colpa grave (§ 442 BGB). Presupposto per qualsiasi pretesa di garanzia del compratore è il pieno rispetto, da parte sua, di tutti i requisiti in materia di ispezione e denuncia dei vizi stabiliti dall’art. 377 HGB (Codice di Commercio tedesco). Se un vizio viene riscontrato durante l’ispezione o successivamente, esso deve esserci immediatamente comunicato per iscritto. A prescindere da tale obbligo di ispezione e denuncia, il compratore deve denunciare per iscritto i vizi evidenti (compresi errata consegna e consegna insufficiente) entro due settimane dalla consegna. Se il compratore non ispeziona correttamente le merci e/o non denuncia i vizi, la nostra responsabilità per il vizio non denunciato, non denunciato tempestivamente o non denunciato correttamente è esclusa conformemente alle disposizioni di legge.
(4) Le pretese di garanzia si prescrivono dopo 12 mesi dalla consegna.
(5) In caso di non conformità delle merci, spetta a noi scegliere se l’adempimento successivo debba avvenire mediante eliminazione del vizio (riparazione) o mediante consegna di un bene privo di vizi (sostituzione). Rimane impregiudicato il nostro diritto di rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto nei casi previsti dalla legge. Se l’adempimento successivo non ha esito positivo, il compratore ha diritto a ridurre il prezzo di acquisto o a recedere dal contratto. Tuttavia, in caso di vizio insignificante, il compratore non ha diritto di recesso dal contratto.
(6) Siamo autorizzati a subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento, da parte del compratore, del prezzo di acquisto esigibile. Il compratore ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al vizio.
(7) Il compratore deve concederci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare deve consegnarci la merce contestata per finalità di ispezione. In caso di consegna sostitutiva, il compratore deve restituirci l’oggetto difettoso conformemente alle disposizioni di legge.
(8) Sosterremo o rimborseremo le spese necessarie per l’ispezione e l’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, conformemente alle disposizioni di legge, qualora il vizio sussista effettivamente. In caso contrario, possiamo richiedere al compratore il rimborso dei costi sostenuti a seguito della richiesta infondata di eliminazione del vizio (in particolare costi di ispezione e trasporto), a meno che l’assenza del vizio non fosse riconoscibile dal compratore.
(9) Nei casi urgenti, ad es. se è in pericolo la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, il compratore ha il diritto di eliminare egli stesso il vizio e di richiedere il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Della riparazione in proprio dobbiamo essere informati immediatamente, se possibile in anticipo. Il diritto di riparazione in proprio non sussiste se, ai sensi delle disposizioni di legge, saremmo autorizzati a rifiutare il corrispondente adempimento successivo.
(10) In caso di vizio, le pretese del compratore di risarcimento danni o rimborso delle spese inutili sono limitate ai sensi del § 9. Sono escluse ulteriori pretese.
§ 10 Responsabilità
(1) Siamo responsabili dei danni – indipendentemente dal fondamento giuridico – nell’ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve, siamo responsabili, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nella gestione dei propri affari; violazione non significativa di obblighi), solo:
a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute,
b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico del contratto.
(2) Le limitazioni di responsabilità di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di terzi, nonché in caso di violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) della cui colpa siamo responsabili ai sensi di legge. Esse non si applicano qualora un vizio sia stato dolosamente occultato o sia stata assunta una garanzia per la qualità delle merci, nonché per le pretese del compratore ai sensi della Legge sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).
(3) Rimane impregiudicata la nostra responsabilità per danni colposi alla vita, all’integrità fisica o alla salute, nonché la nostra responsabilità ai sensi della Legge sulla responsabilità da prodotto.
(4) È esclusa qualsiasi responsabilità non espressamente prevista sopra.
(5) Il compratore può recedere dal contratto per violazione di un obbligo non costituito da un vizio delle merci solo se la violazione è a noi imputabile a titolo di colpa. È escluso un diritto di recesso libero del compratore (in particolare ai sensi degli artt. 650, 648 BGB). Per il resto, si applicano i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
(6) Tra le parti non sono in alcun caso dovute penali contrattuali.
§ 11 Controllo delle esportazioni e delle importazioni
È esclusiva responsabilità del compratore osservare le disposizioni vigenti in materia di controllo delle importazioni e delle esportazioni. Spetta esclusivamente al compratore valutare se un prodotto richieda una licenza di importazione o esportazione e se sia soggetto a disposizioni in materia di controllo delle esportazioni. Il compratore deve ottenere in tempo utile, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni necessarie e trasmettercele spontaneamente.
§ 12 Legge applicabile, foro competente, lingua
(1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e il compratore sono disciplinati esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania (con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci).
(2) Il luogo di adempimento e foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al rapporto contrattuale tra noi e il compratore è Lilienthal, Germania. Siamo tuttavia autorizzati ad agire anche presso il foro generale del compratore. Restano impregiudicate le disposizioni di legge inderogabili, in particolare quelle in materia di fori esclusivi.
(3) Il presente testo è interpretato conformemente alle leggi della Germania. L’elenco dei termini allegato come appendice con il titolo “List of Terms” fa parte integrante del presente testo e ha la stessa piena efficacia come se fosse espressamente riportato nel corpo del testo. Qualora il significato di un termine inglese contenuto nell’elenco dei termini o nel presente testo differisca dal significato del corrispondente termine tedesco, prevale il significato del termine tedesco.
List of Terms
Place of acceptance
(general) terms and conditions of sale
default in acceptance
offset
retention of title
defence based on non-performance of the contract
assistant in performance
place of performance
due and payable
passage of risk
counterclaim
statutory VAT
warranty
governmental entity
merchants
commercial interest after due date
determination
delivery deadline
default in delivery
reminder
remedy of defect
reduction of price
duty/obligation to cooperate
supplementary performance
(course of) normal business
special governmental estate
Product Liability Act
withdrawal
collateral
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
Entrepreneur
requirements regarding inspection and objection
sale by dispatch
default interest
stay of payments
right of retention
Condizioni Generali di Acquisto
§ 1 Ambito di applicazione, informazioni generali
(1) Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano in via esclusiva. Condizioni generali del venditore difformi, contrastanti o integrative divengono parte del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente approvato la validità per iscritto. Il requisito del consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche qualora accettiamo la consegna del venditore senza riserve pur essendo a conoscenza delle condizioni generali del venditore.
(2) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“merci”), indipendentemente dal fatto che il venditore produca egli stesso le merci o le acquisti da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Salvo diverso accordo, le presenti CGA si applicano nella versione in vigore al momento dell’ordine o, in ogni caso, nell’ultima versione comunicata al venditore in forma testuale.
(3) Le presenti condizioni generali di acquisto disciplinano anche tutte le future transazioni tra le parti e si applicano anche qualora accettiamo la consegna del venditore senza riserve pur essendo a conoscenza di condizioni generali differenti o contrastanti.
(4) Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori, enti pubblici o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi dell’art. 310, comma 1, BGB (Codice Civile tedesco).
(5) Le dichiarazioni e comunicazioni giuridicamente rilevanti del venditore in relazione al contratto (ad es. fissazione di termini, denuncia di vizi, recesso o riduzione) devono essere rese in forma scritta, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano impregiudicati i requisiti di forma previsti dalla legge e gli ulteriori mezzi di prova, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
(6) Eventuali rinvii all’applicazione di disposizioni di legge hanno esclusivamente scopo chiarificatore. Pertanto, le disposizioni di legge si applicano anche senza tale precisazione, nella misura in cui non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGA.
§ 2 Offerta, accettazione
(1) Il nostro ordine si considera vincolante al più presto al momento della sua presentazione o conferma per iscritto. Il venditore deve informarci di eventuali errori evidenti (ad es. errori di scrittura e di calcolo) e di eventuali incompletezze dell’ordine, inclusi i documenti d’ordine, ai fini della correzione o del completamento prima dell’accettazione; in caso contrario, il contratto si considera non concluso.
(2) Il venditore è tenuto a confermare per iscritto il nostro ordine entro un termine di due settimane oppure, in particolare, ad eseguirlo senza riserve mediante spedizione delle merci (accettazione).
Un’accettazione tardiva è considerata una nuova offerta e richiede una nostra nuova accettazione.
§ 3 Prezzi, pagamento
(1) Il prezzo indicato nell’ordine è vincolante. Tutti i prezzi includono l’IVA di legge, salvo diversa indicazione separata.
(2) Salvo diverso accordo nel singolo caso, il prezzo comprende tutte le prestazioni e i servizi accessori del venditore nonché tutti i costi accessori (ad es. imballaggio adeguato, costi di trasporto inclusa ogni eventuale assicurazione di trasporto e di responsabilità).
(3) Il prezzo concordato è esigibile entro 30 giorni di calendario dalla completa consegna e prestazione (inclusa ogni eventuale accettazione concordata) e dal ricevimento di una fattura regolare. Se effettuiamo il pagamento entro 14 giorni di calendario, il venditore ci riconosce uno sconto del 3% sull’importo netto della fattura. In caso di bonifico bancario, il pagamento si considera effettuato in tempo utile se il nostro ordine di bonifico perviene alla nostra banca prima della scadenza del termine di pagamento; non rispondiamo di eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nel processo di pagamento.
(4) Non siamo tenuti al pagamento di interessi di mora. Per il ritardo di pagamento si applicano le disposizioni di legge.
§ 4 Compensazione, diritto di ritenzione
(1) Abbiamo diritto a compensazione, ritenzione e all’eccezione di inadempimento del contratto nella misura prevista dalla legge. In particolare, siamo autorizzati a trattenere pagamenti dovuti finché siamo ancora titolari di crediti nei confronti del venditore derivanti da prestazioni incomplete o difettose.
(2) Il venditore ha diritto a compensazione o ritenzione solo in relazione a contropretese accertate con decisione giudiziaria passata in giudicato o incontestate.
§ 5 Termine di consegna e ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna da noi indicato nell’ordine è vincolante. Se il termine di consegna non è specificato nell’ordine e non è stato altrimenti concordato, esso è di tre settimane dalla conclusione del contratto. Il venditore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora, per qualsiasi motivo, ritenga probabile di non poter rispettare i termini di consegna concordati.
(2) Se il venditore non adempie o non adempie entro il termine di consegna concordato, oppure è in mora, i nostri diritti – in particolare di recesso e risarcimento danni – sono disciplinati dalle disposizioni di legge. Restano impregiudicate le disposizioni del comma 3.
(3) Se il venditore è in mora, possiamo – oltre a ulteriori diritti previsti dalla legge – richiedere un risarcimento forfettario per il danno da mora pari all’1% del prezzo netto per ogni settimana di calendario completa, ma complessivamente non oltre il 5% del prezzo netto delle merci consegnate in ritardo. Ci riserviamo il diritto di provare un danno maggiore. Il venditore si riserva il diritto di provare che non è stato subito alcun danno o che il danno è stato significativamente inferiore.
§ 6 Consegna, trasferimento del rischio, spedizione
(1) Senza il nostro previo consenso scritto, il venditore non è autorizzato a far eseguire a terzi (ad es. subappaltatori) la prestazione da lui dovuta. Il venditore sopporta il rischio di approvvigionamento per la propria prestazione, salvo diverso accordo nel singolo caso (ad es. limitazione alle scorte).
(2) La consegna avviene “franco destino” all’interno della Germania, presso il luogo indicato nell’ordine. Se il luogo di destinazione non è specificato e non è stato altrimenti concordato, la consegna avviene presso la nostra sede di Lilienthal. Il rispettivo luogo di destinazione è anche il luogo di adempimento per la consegna e per ogni eventuale adempimento successivo (debito da adempiersi al domicilio del creditore).
(3) La consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto (bolla di consegna) indicante la data (emissione e spedizione), il contenuto della consegna (ad es. numero dell’articolo e quantità) e il nostro numero d’ordine (data e numero). In assenza del documento di trasporto o in caso di documento incompleto, non rispondiamo di eventuali ritardi nell’elaborazione e nel pagamento che ne derivino. Una corrispondente comunicazione di spedizione con lo stesso contenuto deve esserci inviata separatamente rispetto alla bolla di consegna.
(4) Il rischio di perimento fortuito e di deterioramento fortuito dell’oggetto passa a noi al momento della consegna presso il luogo di adempimento. Qualora sia stata concordata un’accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per il resto, in caso di accettazione si applicano di conseguenza le disposizioni di legge in materia di contratti d’opera. Se siamo in mora di accettazione, ciò equivale alla consegna o all’accettazione.
(5) Per il verificarsi della nostra mora di accettazione si applicano le disposizioni di legge. Tuttavia, il venditore deve offrirci espressamente la propria prestazione anche qualora sia stato concordato un momento di calendario specifico o determinabile per un’azione o una cooperazione da parte nostra (ad es. messa a disposizione di materiale). Se siamo in mora di accettazione, il venditore può richiedere il rimborso delle spese aggiuntive sostenute conformemente alle disposizioni di legge (§ 304 BGB). Se il contratto ha ad oggetto un bene non fungibile da produrre da parte del venditore (produzione personalizzata), il venditore ha diritto a ulteriori diritti solo se ci siamo impegnati a cooperare e siamo responsabili della mancata cooperazione.
§ 7 Riserva di proprietà e riservatezza
(1) Il trasferimento della proprietà delle merci a nostro favore avviene incondizionatamente e indipendentemente dal pagamento del prezzo. Tuttavia, qualora in singoli casi accettiamo un’offerta del venditore di trasferire la proprietà subordinatamente al pagamento del prezzo di acquisto, la riserva di proprietà del venditore decade al più tardi con il pagamento del prezzo di acquisto delle merci consegnate. Restiamo autorizzati a rivendere le merci nel normale corso degli affari anche prima del pagamento del prezzo di acquisto, con cessione anticipata del credito che ne deriva (in alternativa, validità della riserva di proprietà semplice estesa alla rivendita). Sono escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà, in particolare la riserva di proprietà estesa, la riserva di proprietà trasferita e la riserva di proprietà estesa alla lavorazione.
(2) Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su illustrazioni, planimetrie, disegni, calcoli, istruzioni per l’esecuzione, descrizioni di prodotto e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione contrattuale e restituiti al termine del contratto. I documenti devono essere tenuti segreti nei confronti di terzi anche dopo la cessazione del contratto. L’obbligo di riservatezza cessa solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti siano divenute di pubblico dominio.
§ 8 Garanzia
(1) Per i nostri diritti in caso di vizi materiali e giuridici delle merci (inclusi errata consegna e consegna insufficiente, nonché imballaggio inadeguato, istruzioni di montaggio o d’uso difettose) e in caso di altre violazioni di obblighi da parte del venditore, si applicano le disposizioni di legge, salvo diversa previsione di seguito.
(2) Ai sensi delle disposizioni di legge, il venditore è in particolare responsabile del fatto che le merci presentino la qualità concordata al momento del trasferimento del rischio a nostro favore. In ogni caso, sono considerate accordo sulla qualità tutte le descrizioni di prodotto che – in particolare mediante indicazione o riferimento nel nostro ordine – costituiscono oggetto del rispettivo contratto o sono state incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti CGA. È irrilevante se la descrizione del prodotto provenga da noi, dal venditore o dal produttore.
(3) Non siamo tenuti a ispezionare le merci o a effettuare particolari verifiche in merito a eventuali vizi al momento della conclusione del contratto. In parziale deroga all’art. 442, comma 1, seconda frase, BGB, abbiamo pertanto diritto senza limitazioni a far valere pretese per vizi anche qualora il vizio ci sia rimasto ignoto al momento della conclusione del contratto per colpa grave.
(4) Per l’obbligo commerciale di ispezione e denuncia dei vizi si applicano le disposizioni di legge (§§ 377, 381 HGB) con la seguente precisazione: il nostro obbligo di ispezione è limitato ai vizi che risultano evidenti durante il controllo delle merci in entrata sulla base di una valutazione esterna, inclusi i documenti di consegna (ad es. danni da trasporto, errata consegna e consegna insufficiente), o che sono riconoscibili durante il nostro controllo qualità mediante campionamento. Se è stata concordata un’accettazione, non sussiste obbligo di ispezione. Per il resto, l’estensione dell’ispezione dipende dalla sua praticabilità nel normale corso degli affari, tenuto conto delle circostanze del singolo caso. Rimane impregiudicato il nostro obbligo di denuncia dei vizi scoperti successivamente. Fermo restando il nostro obbligo di ispezione, la nostra denuncia (comunicazione di vizio) si considera tempestiva e senza indugio se inviata entro quindici giorni lavorativi dalla scoperta o, in caso di vizi evidenti, dalla consegna.
(5) Fatti salvi i nostri diritti di legge e le disposizioni della presente sezione, si applica quanto segue: se il venditore non adempie al proprio obbligo di adempimento successivo – a nostra scelta mediante eliminazione del vizio (riparazione) o mediante consegna di un bene privo di vizi (sostituzione) – entro un congruo termine da noi fissato, possiamo eliminare noi stessi il vizio e richiedere il rimborso delle spese necessarie a tal fine o un corrispondente acconto al venditore. Se l’adempimento successivo da parte del venditore è fallito o per noi inaccettabile (ad es. per particolare urgenza, rischio per la sicurezza operativa o imminente insorgenza di danni sproporzionati), non è necessario fissare un termine; informeremo il venditore di tali circostanze senza indugio, se possibile in anticipo.
(6) Inoltre, in caso di vizio materiale o giuridico, abbiamo diritto a ridurre il prezzo di acquisto o a recedere dal contratto conformemente alle disposizioni di legge. Abbiamo inoltre diritto a richiedere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese ai sensi delle disposizioni di legge.
§ 9 Rivalsa del fornitore
(1) I nostri diritti di rivalsa previsti dalla legge nell’ambito di una catena di fornitura (rivalsa del fornitore ai sensi degli artt. 445a, 445b, 478 BGB) ci spettano senza limitazioni, in aggiunta alle pretese per vizi. In particolare, siamo autorizzati a richiedere al venditore esattamente il tipo di adempimento successivo (riparazione o sostituzione) che, nel singolo caso, siamo tenuti a fornire al nostro cliente. Il nostro diritto di scelta previsto dalla legge (§ 439, comma 1, BGB) non è limitato da ciò.
(2) Prima di riconoscere o adempiere una pretesa per vizi fatta valere dal nostro cliente (incluso il rimborso delle spese ai sensi degli artt. 445a, comma 1, 439, commi 2 e 3, BGB), informeremo il venditore e chiederemo una dichiarazione scritta, con una breve esposizione dei fatti. Se non perviene una dichiarazione motivata entro un congruo termine e non si giunge a una soluzione amichevole, la pretesa per vizi da noi effettivamente riconosciuta si considera dovuta al nostro cliente. In tal caso, spetta al venditore l’onere di provare il contrario.
§ 10 Responsabilità del produttore
(1) Se il venditore è responsabile di un danno da prodotto, egli ci manleva da pretese di terzi nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione ed egli stesso è responsabile nei confronti dei terzi.
(2) Nell’ambito del suo obbligo di manleva, il venditore rimborsa le spese ai sensi degli artt. 683, 670 BGB derivanti da o in connessione con pretese di terzi, incluse le azioni di richiamo da noi effettuate. Informeremo il venditore – nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole – sul contenuto e sulla portata delle misure di richiamo e gli daremo la possibilità di esprimere il proprio parere. Restano impregiudicate ulteriori pretese di legge.
(3) Il venditore è tenuto a stipulare e mantenere un’assicurazione di responsabilità da prodotto con una copertura globale di almeno 10 milioni di euro per danni a persone/cose.
§ 11 Prescrizione
(1) Le pretese reciproche delle parti contraenti si prescrivono conformemente alle disposizioni di legge, salvo diversa previsione di seguito.
(2) In deroga all’art. 438, comma 1, n. 3, BGB, il termine generale di prescrizione per le pretese per vizi è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Qualora sia stata concordata un’accettazione, il termine di prescrizione decorre dall’accettazione. Il termine triennale di prescrizione si applica in modo corrispondente anche alle pretese derivanti da vizi giuridici, fermo restando che rimane impregiudicato il termine di prescrizione previsto dalla legge per le pretese reali di terzi alla restituzione di beni (§ 438, comma 1, n. 1, BGB); inoltre, le pretese derivanti da vizi giuridici non si prescrivono in alcun caso finché il terzo può ancora far valere il diritto nei nostri confronti – in particolare in assenza di un termine di prescrizione.
(3) I termini di prescrizione previsti dal diritto di vendita, inclusa la suddetta proroga, si applicano – nella misura prevista dalla legge – a tutte le pretese contrattuali per vizi. Nella misura in cui abbiamo anche diritto a pretese extracontrattuali di risarcimento danni a causa di un vizio, si applica il termine di prescrizione ordinario previsto dalla legge (§§ 195, 199 BGB), a meno che l’applicazione dei termini di prescrizione del diritto di vendita comporti, nel singolo caso, un termine di prescrizione più lungo.
§ 12 Legge applicabile, foro competente, lingua
(1) Le presenti CGA e il rapporto contrattuale tra noi e il venditore sono disciplinati esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania (con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci).
(2) Il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al rapporto contrattuale tra noi e il venditore è Lilienthal, Germania. Tuttavia, in ogni caso siamo anche autorizzati ad agire presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGA o di un accordo individuale precedente, oppure presso il foro generale del venditore. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle in materia di fori esclusivi.
(3) Il presente testo è interpretato conformemente alle leggi della Germania. L’elenco dei termini allegato come appendice con il titolo “List of Terms” fa parte integrante del presente testo e ha la stessa piena efficacia come se fosse espressamente riportato nel corpo del testo. Qualora il significato di un termine inglese contenuto nell’elenco dei termini o nel presente testo differisca dal significato del corrispondente termine tedesco, prevale il significato del termine tedesco.
List of Terms
Place of acceptance
(general) terms and conditions of purchase
default in acceptance
offset
base interest rate
retention of title
defence based on non-performance of the contract
assistant in performance
place of performance
due and payable
passage of risk
counterclaim
statutory VAT
warranty
governmental entity
merchants
commercial interest after due date
determination
delivery deadline
default in delivery
reminder
remedy of defect
reduction of price
duty/obligation to cooperate
supplementary performance
(course of) normal business
special governmental estate
Product Liability Act
withdrawal
collateral
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
Entrepreneur
requirements regarding inspection and objection
sale by dispatch
default interest
stay of payments
right of retention